
I Buoni pasto cartacei
Il buono pasto BluTicket è il servizio sostitutivo di mensa facile e fiscalmente vantaggioso per godere di una pausa pranzo in totale libertà
La convenienza a portata di mano
Adatto alle aziende di tutte le dimensioni, è spendibile in migliaia di locali convenzionati: bar, tavole calde, tavole fredde, ristoranti, pizzerie, self service, supermercati.
I buoni pasto rappresentano una soluzione conveniente perché:
- sono esenti da oneri fiscali e previdenziali fino al valore facciale del buono di € 5,29 per persona al giorno
- sono erogabili anche a dipendenti part-time e a collaboratori con i quali sussiste un rapporto di collaborazione, anche non subordinato
- l’IVA è al 4% ed è interamente detraibile sono completamente deducibili da parte delle imprese, sia ai fini IRES sia ai fini IRAP
- oltre il 70% di risparmio garantito rispetto all'indennità in busta paga
Indennità sostitutiva di mensa
Costo Aziendale
€ 11,47
- Indennità giornaliera lorda
- € 7,98
- TFR
- € 0
- ctr INAIL (10 x mille)
- € 0,08
- ctr INPS
- € 2,31
- IRPEF (27% medio)
- € 0
- IRAP 3,9%
- € 0,43
- IRES 27,50%
- € 0,12
€ 11,47
Indennità sostitutiva di mensa
Netto Dipendente
€ 5,29
- Indennità giornaliera lorda
- € 7,98
- TFR
- € 0
- ctr INAIL (10 x mille)
- € 0
- ctr INPS
- € 0,73
- IRPEF (27% medio)
- € 1,96
- IRAP 3,9%
- € 0
- IRES 27,50%
- € 0
€ 5,29
I vantaggi offerti da BluTicket
Per l'Azienda
- Grandi vantaggi fiscali
- 100% deducibili
- IVA al 4% e detraibile
- Spedizione tracciata tramite corriere
Per l'Affiliato
- Massima visibilità grazie al circuito Bluticket
- Fidelizzazione della clientela
- Servizi dedicati: calcolo fattura, vetrofania e molto altro
- Massima sicurezza con tecnologie antifalsificazione
Per l'Utilizzatore
- Flessibilità e libertà di scelta tra migliaia di locali convenzionati in tutta Italia
Normativa
Il servizio sostitutivo di mensa BluTicket può essere offerto dall'azienda a:
- tutti i prestatori di lavoro subordinato a tempo pieno e/o parziale (c.d. part-time), anche qualora l'orario di lavoro non preveda la pausa pranzo
- tutti i soggetti che hanno instaurato un rapporto di collaborazione anche non subordinato (ad esempio, i lavoratori a progetto)
- è possibile utilizzare il buono pasto cartaceo BluTicket per usufruire di un servizio di somministrazione alimenti e bevande o cessione di prodotti alimentari
Secondo la normativa, il buono pasto BluTicket:
- consente all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale
- è cumulabile fino al limite di 8 buoni pasto
- non è cedibile, nè commerciabile, nè convertibile in denaro
- viene utilizzato per l'intero valore facciale
L'IVA sui buoni pasto è integralmente detraibile.
- azienda: IVA al 4%
- libero professionista (titolari d'azienda e soci, aziende individuali): IVA al 10%
In entrambi i casi l'IVA è detraibile al 100%, come indicato dalla L. n.133/2008, che modifica l’art.19 bis 1 del DPR n.633/72 a decorrere dal 1° settembre 2008.
Dettaglio della Legge 6 agosto 2008, n. 133
I buoni pasto sono esenti da oneri fiscali. Secondo l’Art. 51. Comma 2 del T.U.I.R, i buoni pasto non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di 7,00 euro per i buoni pasto resi in forma elettronica.
Testo Unico delle Imposte sui Redditi
I buoni pasto sono deducibili al 100%. Secondo la Circolare Ministeriale n. 6/E del 3 marzo 2009, la deducibilità si applica al "servizio sostitutivo di mensa" effettuato con i buoni pasto, sia cartacei che elettronici, e al servizio di "mensa aziendale diffusa", erogato dalle società emettitrici di buoni pasto con card elettroniche.
Da notare che le somministrazioni di alimenti e bevande (le classiche fatture del ristorante in nota spese) sono deducibili solo al 75%, secondo gli articoli 54 e 109 del DPR n. 917/86.
Circolare Ministeriale N. 6/E, 03 marzo 2009
I buoni pasto sono esenti da contributi. Secondo il decreto legislativo n. 314/97 il "servizio sostitutivo di mensa" è escluso da contributi previdenziali e assistenziali fino all'importo complessivo giornaliero di 7,00 euro, in quanto non costituisce reddito da lavoro dipendente (Art. 51 T.U.I.R.).
Decreto legislativo n. 314/97
